Girolamo Alongi - Real Estate e Consulenza immobiliare

L’attestazione di certificazione energetica degli edifici

Per gli immobili nuovi è obbligatorio consegnare all’acquirente il Certificato di Attestazione Energetica ( ACE )
Per gli immobili usati, invece, la normativa ( DL 112/2008, art. 35, comma 2-bis ) parla di obbligo di dotazione dell’ACE da parte dell’immobile oggetto di compravendita o di locazione.
In pratica, fino ad ora si è fatto in modo che sia l’acquirente ad accollarsi l’onere della certificazione energetica.
In alcune regioni (Lombardia ed Emilia Romagna) questa normativa è stata approvata in pieno senza possibilità di deroghe. Nelle altre regioni, invece, compreso la Sicilia, la possibilità di interpretare l’obbligo di dotazione ha fatto si che la maggior parte degli immobili compravenduti o dati in locazione siano rimasti privi di Certificato di Attestazione Energetica.
In questi ultimi giorni si sente più spesso che una nuova normativa, di prossima emanazione, dovrebbe porre rimedio a questo quadro suscettibile di libera interpretazione. La nuova legge, infatti, imporrebbe di inserire nei contratti una clausola con la quale chi acquista dichiara dà “atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici”. Con questa dichiarazione non dovrebbe essere più possibile derogare all’obbligo di consegnare l’ACE.
La differenza tra l’attuale normativa e quella prossima è che ora l’ACE viene considerato come un diritto dell’acquirente che, volendo, può rinunciare a questo documento. Con le nuove disposizioni, invece, si supera gli interessi individuali e l’ACE viene vista in considerazione dell’interesse collettivo di tutela ambientale.

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