Girolamo Alongi - Real Estate e Consulenza immobiliare

Contratti di locazione “Concordati” con Cedolare Secca – Attenzione in fase di registrazione.

La Nuova Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in tema di Contratti di Locazione Concordati e con applicazione della Tassazione prevista con Cedolare Secca. 

Con la Risoluzione n. 31/E del 20 Aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito un concetto fondamentale per ciò che riguarda la registrazione dei Contratti di locazione ai sensi dell’art. 2 –
Comma 3 legge 09.12.98 n. 431, in gergo “Contratto di locazione Concordato”.

Nello specifico questa tipologia contrattuale viene spesso utilizzata da quei proprietari che vogliono usufruire dell’abbattimento della tassazione al 10%

Cosa prevede allora questa nuova Risoluzione?

L’agenzia delle Entrate con la suddetta Risoluzione, ha chiarito che, nel caso in cui viene posto in essere un Contratto di locazione Concordato e per esso viene applicato il regime della Cedolare Secca, nel caso in cui questo Contratto non sia stato stipulato in presenza di una delle sigle Sindacali che hanno sottoscritto uno specifico accordo in un Comune (Contratto non assistito), occorre sempre un’Attestazione da parte di una di queste da allegare allo stesso Contratto pena la non applicabilità della tassazione al 10% da parte dell’Agenzia delle Entrate per essere riportata al 21%.
Attestazione che, come si legge nella Risoluzione, è comunque esente a imposta di bollo.

Perché è necessaria questa Attestazione ?

Semplicemente perché una delle sigle Sindacali intervenute nell’Accordo Territoriale deve controllare che i dati economici presenti nel Contratto di locazione, sono stati inseriti correttamente tenuto conto dei parametri previsti dall’accordo territoriale per quel tipo di immobile. 

All’interno di questi Accordi Territoriali, sappiamo come esistono delle tabelle specifiche che fanno riferimento ai vari tipi di immobili: se è stato costruito prima di una certa data, se è stato ristrutturato, se sono presenti caratteristiche precisi come spazi verdi, ascensori, impianto di riscaldamento, di climatizzazione, parcheggi, box, parco giochi e così via dicendo. 
L’accordo prevede che in base al numero di caratteristiche presenti, al tipo di costruzione, e se è stato ristrutturato…. la fascia di prezzo è delimitata da due specifici valori. 

Ecco, questi valori economici devono essere rispettati. 
Pertanto si può stipulare un Contratto di locazione Concordato fra due soggetti solo se il canone previsto a compreso all’interno di queste specifiche fasce di valori. 

Riassumendo, quindi, nel caso si debba stipulare un Contratto di locazione Concordato e con applicazione del regime di tassazione prevista da Cedolare secca (per l’applicazione del 10% di tassa) ci si può rivolgere ad una delle sigle sindacali che hanno sottoscritto l’Accordo Territoriale; nel caso in cui, invece, non si voglia tale assistenza, è possibile sempre sottoscrivere questa tipologia contrattuale a patto che, all’interno ci sia sempre una specifica Attestazione, con acquisizione di responsabilità, sempre da parte di una delle Sigle Sindacali sopra menzionate per dare certezza dei valori economici riportati nel Contratto stesso. 

Girolamo Alongi 

Al prossimo Articolo.

 

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