Girolamo Alongi - Real Estate e Consulenza immobiliare

Il diritto del cliente a ricevere la documentazione al solo costo della produzione.

documenti

Di recente ho avuto la possibilità di prestare una mia consulenza ad un imprenditore che intrattiene diversi rapporti con con tre banche differenti.
Dalla consulenza scaturisce che una di queste banche già da un bel po’ di tempo ha messo in atto una serie di azioni che spingono il cliente in direzione del rientro totale del fido a suo tempo concesso.
Rientro che per ovvi motivi non è attualmente proponibile almeno nel modo proposto dalla stessa banca (richiesta di rientro in appena 5 giorni).
A questo punto consiglio il cliente a controllare il rapporto per vedere se per caso sia affetto da anomalie (Usura oggettiva e soggettiva oltre che Anatocismo) chiedendogli la documentazione che rilascia trimestralmente la stessa banca.
Visto che la documentazione prodotta dal cliente (i famosi trimestrali scalari – trimestrali dove sono annotate tutte le voci di spesa e interessi sul fido) è alquanto lacunosa, dietro il consiglio del nostro Avvocato, richiediamo alla banca tutta quanta la documentazione che manca al cliente ai sensi dell’art. 119 T.U.B (Testo Unico bancario) e dell’art. 7 del Codice della Privacy.
Sapete cosa ci risponde la banca?
La banca ci risponde letteralmente che l’art. 7 del codice della Privacy si riferisce solo al diritto a conoscere gratuitamente se e quali informazioni siano oggetto di trattamento, e non anche al diritto di ottenere senza spese copie di documenti.
Quindi, in poche parole, la banca dice che per ottenere copie dei documenti da noi richiesti bisogna sostenere un costo che ammonta ad € ________,00 (tralascio la somma richiesta perché potrebbe veramente irritarvi).
Si avete letto bene, la banca per dare al correntista delle copie documentali che invece spettano per legge al solo costo della produzione (così recita il 119 T.U.B) ha chiesto una somma incredibile.
Vorrei ringraziare personalmente l’Avvocato che, invece, mi porta a conoscenza del provvedimento del Garante del 7 dicembre del 2006 che troverete al seguente link che vi consiglio di leggere che recita tutt’altro.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=35921

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