ho sposato in toto il suo Standard di qualità nel rispetto del Codice
Deontologico.
con la clientela.
Standard di qualità Fiaip
Gli agenti immobiliari Fiaip rispettano il Codice Deontologico
della Federazione che detta le regole di comportamento per il
corretto esercizio della professione a tutela della clientela.
L’agente immobiliare Fiaip, sia nell’ambito dell’attività
professionale sia nelle azioni extraprofessionali, si ispira a
principi etici quali lealtà, fedeltà, diligenza e correttezza con
l’obiettivo di rendere più etico e trasparente il mercato immobiliare.
Il Codice Deontologico Fiaip stabilisce nei rapporti con la clientela quanto segue:
ART. 9
L’incarico dovrà essere a tempo determinato.
ART. 10
L’associato FIAIP agente immobiliare effettuata la valutazione dell’immobile
o dell’azienda, stabilite le condizioni essenziali dell’incarico con la parte
venditrice, locatrice o cedente dovrà portare a conoscenza dell’incaricante tutte
le proposte ricevute.
ART. 11
L’associato FIAIP agente immobiliare dopo aver concordato le condizioni
essenziali del contratto con una parte interessata all’acquisto, alla locazione
o al rilievo dell’azienda non dovrà proporre a terzi la conclusione del contratto
sino all’avvenuto esaurimento della trattativa iniziata.
ART. 12
L’associato FIAIP agente immobiliare quando intenda concludere per sé
l’affare per il quale è stato incaricato dovrà immediatamente e senza
ambiguità informare di ciò il cliente. Stesso comportamento dovrà tenere
nel caso voglia vendere o locare una propria proprietà immobiliare.
In ogni caso non dovrà percepire alcun compenso di mediazione.
E’ da considerarsi violazione deontologica il far intervenire altri “per sé
o per persona da nominare” alla stipula del preliminare e poi sostituirsi
a questi all’atto del contratto definitivo.
ART. 13
L’associato FIAIP agente immobiliare o mediatore creditizio deve rifiutare
iniziative e comportamenti che, pur proposti da banche o intermediari
finanziari, possano essere in qualche modo sfavorevoli alla parte
mutuataria o in contrasto con le esigenze della stessa, facendo comunque
prevalere l’interesse di quest’ultima anche subordinando il proprio.
ART. 14
L’associato FIAIP deve sempre informare il cliente sui costi, benefici e limiti
della operazione e informarlo in maniera chiara e dettagliata degli eventuali
rischi derivanti dall’operazione finanziaria proposta.
ART. 15
L’associato FIAIP nell’ambito della propria attività professionale incaricato
di amministrare o gestire beni che potranno essere oggetto di futura
compravendita o locazione dovrà concordare preventivamente l’ammontare
del compenso spettantegli per questa specifica attività e non potrà incassare
somme da terzi se a ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto.
ART. 16
L’associato FIAIP potrà accettare l’incarico di valutare un bene esclusivamente
nei limiti delle proprie attribuzioni professionali e la propria competenza,
esperienza e preparazione. Nel caso in cui non sia in grado di provvedere
personalmente dovrà avvalersi di un professionista di settore scelto in accordo
con il cliente.
ART.17
L’associato FIAIP è tenuto a valutare con la massima attenzione l’incarico
conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le
problematiche inerenti l’affare e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere
contezza secondo le regole della diligenza professionale.
ART. 18
L’associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale
abbia diritto al rimborso delle spese dovrà sempre essere in grado di
documentarle e all’atto della richiesta di rimborso dovrà esibire, se richiesto,
una nota chiara e dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute.
ART. 19
L’associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale
rilevi o riscuota somme per conto di una parte o del cliente dovrà metterle
immediatamente a disposizione dell’avente diritto. E’ vietata ogni forma di
compensazione con compensi o rimborsi spese se non espressamente
concordato per iscritto.
ART. 20
L’associato FIAIP nel dare informazioni al pubblico sulla propria attività
professionale dovrà curare che l’informazione sia corretta, veritiera e non
incida negativamente sulla dignità e il decoro della professione. Il contenuto
della informazione pubblicitaria non dovrà mai essere ingannevole,
elogiativa e comparativa.
ART. 21
L’associato FIAIP deve con diligenza adeguarsi a quanto previsto dalle norme
vigenti a tutela della “privacy”, rendendo al cliente adeguata informativa;
con altrettanta diligenza deve rispettare la disciplina dettata contro il
riciclaggio di denaro (antiriciclaggio)