Girolamo Alongi - Real Estate e Consulenza immobiliare

L’efficienza energetica aumenta il valore della casa

 

Occorrerà un congruo periodo di transizione affinchè ci si rende conto dell'importanza dell' Attestato di Certificazione Energetica.
Tuttavia  la ricerca sul mercato di immobili che consumano meno è iniziata.

E' stato il D.Lgs 192/2005 (entrato in vigore l'8 ottobre 2005 ) che, in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico e alla certificazione energetica degli edifici, ha innovato la legislazione in materia, introducendo nuove modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici e stabilendo una serie di misure e direttive per ridurre il consumo di energia.
Poco dopo è entrato in vigore il D.Lgs 311/2006 che ne ha modificato alcuni contenuti e obiettivi originari.

I suddetti decreti hanno stabilito i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.
E’ stato così introdotto l’obbligo di predisporre per ciascun edificio e per ogni singola unità abitativa, un attestato di certificazione energetica ( ACE ), ossia un documento con cui si attesta la prestazione energetica dell’edificio esaminato.

Secondo l’attuale normativa, quindi, ogni singola unità abitativa e ogni singolo edificio con diversa destinazione urbanistica deve essere dotato obbligatoriamente dell’attestazione di certificazione energetica affinchè esso possa essere liberamente trasferito a titolo oneroso.
Quindi diventa un documento obbligatorio in tutti gli atti di trasferimento sia per quanto riguarda la vendita che la locazione.

Ultimamente, recependo la direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, con l’art. 13 del D.Lgs 28/2011, il legislatore ha integrato l’art. 6 del D.Lgs 192/2005 e ha previsto l’obbligo di riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nel certificato ( ACE ) anche negli annunci economici di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.
Tale obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2012.
Per annuncio economico è da intendersi qualsiasi annuncio che pubblicizza il trasferimento a titolo oneroso del bene immobile, in qualsiasi forma esso avvenga e quindi a mezzo di lettera, con cartelli esposti, con pubblicazioni su riviste specializzate oppure a mezzo internet.
Il richiamo specifico all’indice di prestazione energetica ( IPE ), anziché la più comprensibile classe energetica raffigurata su una scala dalla A+ alla G, è dettato dal fatto che l’ IPE fornisce un’indicazione diretta dei consumi e quindi consente all’utente di capire meglio i reali consumi del bene immobile.

Negli anni a venire l’indice di consumo energetico diventerà dunque uno degli elementi che possono variare il valore commerciale dell’immobile.
Questo si presume possa essere motivo per cui un proprietario possa, sin da subito, intervenire per apportare quelle particolari ristrutturazioni allo stesso immobile ( sostituzione degli infissi, installazione di caldaie per riscaldamento a condensazione, messa in opera di particolari prodotti per rivestimenti esterni che fanno abbassare la trasmittanza di calore da e verso l’interno ect… ) che permettono di avere un immobile con una classe energetica più alta e un indice di prestazione energetica più bassa affinchè lo stesso, essendo più apprezzato dal mercato, possa essere trasferito ad un prezzo più alto rispetto a quello ante ristrutturazione.

Tutto questo chiaramente farà raggiungere anche l’obiettivo al legislatore dal momento che la tendenza sarà quella di costruire immobili a minor impatto ambientale e allo stesso tempo per aver fatto capire ai proprietari di immobili vecchi che è il caso di cominciare a intervenire nella ristrutturazione degli stessi che consente loro di renderli più appetibili al mercato, quindi con valore più alto, e allo stesso tempo rispettosi dell’ambiente in cui viviamo.

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