Girolamo Alongi - Real Estate e Consulenza immobiliare

Il nuovo libretto impianti

Nuovo-Libretto-di-Impianto

Da oggi 1° giugno 2014 entra in vigore il D.P.R 74/2013 in tema di impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli edifici.
Da oggi, quindi, ogni impianto di riscaldamento e raffrescamento, dovrà essere accompagnato da una nuova carta di identità in grado di raccontare tutta la vita dell’apparecchio (installazione, verifiche, rottamazione).

I nuovi obblighi scattano anche per chi ha già una caldaia o il condizionatore installati in casa e non solo per le nuove installazioni.
Le sanzioni a quanto pare sono molto salate – da 500 a 3mila euro per chi non si adegua alla nuova normativa.

E’ necessario quindi che il proprietario dell’impianto scarichi e compili il “libretto”, i tecnici che invece eseguono le manutenzioni devono preparare i rapporti di efficienza energetica.

Di seguito un utile promemoria.

Soggetti coinvolti

  • utente del piccolo impianto (singola unità immobiliare);
  • amministratore di condominio o ditta abilitata (terzo responsabile) per gli edifici condominiali

Obblighi

  • l’obbligo (che scatta dal 1° giugno), è a carico di chi ha la responsabilità dell’impianto (utente, in caso di apparati singoli, amministratore o terzo responsabile per gli altri impianti); dovranno aggiornare il vecchio libretto al nuovo modello o produrre (in caso di condizionatore) il libretto;
  • per quanto riguarda il rapporto di controllo sull’efficienza energetica, l’obbligo ricade sul manutentore o su chi effettua interventi che ne modificano il rendimento energetico

Impianti

  • tutte le tipologie di impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva) e per la produzione di acqua calda sanitaria, hanno l’obbligo del libretto;
  • gli impianti soggetti a verifiche periodiche per legge a seconda della potenza e tipologia dell’impianto (riscaldamento con potenza > 10Kw; condizionamento con potenza > 12KW), dovranno dotarsi di rapporto di controllo: questi si suddividono in:
    – riscaldamento a fiamma e combustione;
    – condizionamento;
    – teleriscaldamento;
    – co e trigenerazione

Libretto d’impianto e rapporto di controllo dell’efficienza energetica

  • il libretto diventa unico (non più distinto fra libretto d’impianto e di centrale); in esso vanno indicati tutti i dati relativi all’impianto, la sostituzione di eventuali componenti, gli interventi di manutenzione e controllo, i valori di rendimento, i dati dei proprietari (anche quando dovessero variare)
  • laddove gli impianti sono soggetti a controlli periodici di efficienza energetica, dovranno dotarsi, al termine della verifica, di un rapporto di controllo compilato dal manutentore secondo i nuovi schemi diffusi dal Governo;

Procedura

  • collegandosi al sito internet del MISE, è possibile scaricare il modello di libretto in pdf;
  • sulla prima pagina vanno inseriti i dati identificativi dell’impianto;
  • va specificato, tra l’altro, se l’impianto è di nuova installazione, se è stato sottoposto a modifiche o se si tratta di un impianto già esistente;
  • il modello va compilato per la prima volta dall’installatore all’atto della messa in funzione dell’apparato; poi viene aggiornato dal responsabile dell’impianto o dal manutentore;
  • per quanto riguarda il Rapporto di efficienza, va compilato dal manutentore che lo trasmette telematicamente all’ente locale incaricato di aggiornare il catasto impianti (Provincia o Comune);
  • qui vanno annotati i risultati dei controlli (che dovranno essere conformi alle norme UNI o ai limiti indicati dal D.P.R. 74/2013.

Controlli e sanzioni

  • i controlli sono a carico degli enti locali, che effettuano accertamenti sui rapporti ricevuti o ispezioni a campione sugli impianti;
  • le sanzioni variano da 500 a 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile che non ottemperino ai propri obblighi;
  • da 1.000 a 6.000 euro per l’operatore incaricato che non redige il rapporto di controllo tecnico;
  • le sanzioni, variabili anche sulla base di disposizioni regionali, si applicano anche per caldaie e condizionatori già installati

Fonte  condominioweb.com 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Approfondisci

Articoli correlati

Completato 50%

EBOOK GRATUITO: Come Vendere Casa, Prima e Meglio ! 

Ti invierò l’ebook direttamente al tuo indirizzo email. Inseriscilo qui sotto, fai click sulla casella e accedi.