Da oggi 1° giugno 2014 entra in vigore il D.P.R 74/2013 in tema di impianti di riscaldamento e di raffrescamento degli edifici.
Da oggi, quindi, ogni impianto di riscaldamento e raffrescamento, dovrà essere accompagnato da una nuova carta di identità in grado di raccontare tutta la vita dell’apparecchio (installazione, verifiche, rottamazione).
I nuovi obblighi scattano anche per chi ha già una caldaia o il condizionatore installati in casa e non solo per le nuove installazioni.
Le sanzioni a quanto pare sono molto salate – da 500 a 3mila euro per chi non si adegua alla nuova normativa.
E’ necessario quindi che il proprietario dell’impianto scarichi e compili il “libretto”, i tecnici che invece eseguono le manutenzioni devono preparare i rapporti di efficienza energetica.
Di seguito un utile promemoria.
Soggetti coinvolti
- utente del piccolo impianto (singola unità immobiliare);
- amministratore di condominio o ditta abilitata (terzo responsabile) per gli edifici condominiali
Obblighi
- l’obbligo (che scatta dal 1° giugno), è a carico di chi ha la responsabilità dell’impianto (utente, in caso di apparati singoli, amministratore o terzo responsabile per gli altri impianti); dovranno aggiornare il vecchio libretto al nuovo modello o produrre (in caso di condizionatore) il libretto;
- per quanto riguarda il rapporto di controllo sull’efficienza energetica, l’obbligo ricade sul manutentore o su chi effettua interventi che ne modificano il rendimento energetico
Impianti
- tutte le tipologie di impianti termici per la climatizzazione (invernale ed estiva) e per la produzione di acqua calda sanitaria, hanno l’obbligo del libretto;
- gli impianti soggetti a verifiche periodiche per legge a seconda della potenza e tipologia dell’impianto (riscaldamento con potenza > 10Kw; condizionamento con potenza > 12KW), dovranno dotarsi di rapporto di controllo: questi si suddividono in:
– riscaldamento a fiamma e combustione;
– condizionamento;
– teleriscaldamento;
– co e trigenerazione
Libretto d’impianto e rapporto di controllo dell’efficienza energetica
- il libretto diventa unico (non più distinto fra libretto d’impianto e di centrale); in esso vanno indicati tutti i dati relativi all’impianto, la sostituzione di eventuali componenti, gli interventi di manutenzione e controllo, i valori di rendimento, i dati dei proprietari (anche quando dovessero variare)
- laddove gli impianti sono soggetti a controlli periodici di efficienza energetica, dovranno dotarsi, al termine della verifica, di un rapporto di controllo compilato dal manutentore secondo i nuovi schemi diffusi dal Governo;
Procedura
- collegandosi al sito internet del MISE, è possibile scaricare il modello di libretto in pdf;
- sulla prima pagina vanno inseriti i dati identificativi dell’impianto;
- va specificato, tra l’altro, se l’impianto è di nuova installazione, se è stato sottoposto a modifiche o se si tratta di un impianto già esistente;
- il modello va compilato per la prima volta dall’installatore all’atto della messa in funzione dell’apparato; poi viene aggiornato dal responsabile dell’impianto o dal manutentore;
- per quanto riguarda il Rapporto di efficienza, va compilato dal manutentore che lo trasmette telematicamente all’ente locale incaricato di aggiornare il catasto impianti (Provincia o Comune);
- qui vanno annotati i risultati dei controlli (che dovranno essere conformi alle norme UNI o ai limiti indicati dal D.P.R. 74/2013.
Controlli e sanzioni
- i controlli sono a carico degli enti locali, che effettuano accertamenti sui rapporti ricevuti o ispezioni a campione sugli impianti;
- le sanzioni variano da 500 a 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile che non ottemperino ai propri obblighi;
- da 1.000 a 6.000 euro per l’operatore incaricato che non redige il rapporto di controllo tecnico;
- le sanzioni, variabili anche sulla base di disposizioni regionali, si applicano anche per caldaie e condizionatori già installati
Fonte condominioweb.com