Girolamo Alongi - Real Estate e Consulenza immobiliare

La riduzione del Canone di locazione è possibile.

riduzione canone loczione

Ormai è dal 2008 che sentiamo la parola “Crisi” al punto che ci siamo quasi abituati.
Persino laddove la Crisi non esiste non si fa fatica a menzionarla.
La crisi economica che attanaglia l’Europa e l’Italia in modo particolare ha colpito
un po’ tutti i settori con la conseguente ascesa della disoccupazione, soprattutto
quella giovanile.
Questo nuovo scenario al quale non eravamo abituati ha cambiato un po’ tutte
le abitudini della classe media e non solo, situazione che si è riversata sui consumi
e, per quanto ci riguarda, sui rapporti di locazione.

Da un vecchio studio portato di recente da alcune associazioni di categoria e dalla
stessa Agenzia delle Entrate, è emerso che le azioni di sfratto per morosità sono
aumentate negli ultimi anni in modo considerevole.
( I dati del ministero dell’Interno relativi al 2013 confermano l’allarme lanciato
dai sindacati degli inquilini (Sunia, Sicet, Uniat) sull’aumento del numero degli
sfratti per morosità incolpevole: negli ultimi 5 anni ne sono stati sentenziati
a 332.169, di cui 288.934 sono per morosità. Tradotto: più di un inquilino su
dieci in affitto da privati ha subito uno sfratto per morosità. Sempre negli ultimi
cinque anni (2009/2013) gli sfratti eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale
giudiziario sono stati 145.208 e solo lo scorso anno le richieste sono arrivate
a 129.577. Numeri impressionanti che, tuttavia – secondo i sindacati – non
riescono a imporre oltre a una strategia di medio/lungo periodo per soddisfare
la domanda abitativa e un uso attento e rapido delle risorse messe a disposizione
in questi ultimi due anni
.)

Questo è quanto si può leggere sul sito di Repubblica/economia e Finanza.

Alla luce di questi dati, molti dei proprietari che hanno dato in locazione uno
o più immobili, hanno accettato le sempre più frequenti richieste degli
inquilini di abbassare il canone di locazione.
A questa richiesta, molti dei proprietari si sono dati la seguente risposta:
meglio un inquilino che paga poco che l’immobile sfitto o, peggio ancora,
un inquilino moroso da sfrattare.

Nasce quindi spontanea la domanda:
cosa si fa in caso di nuovo accordo fra proprietario e inquilino?
E’ necessario rescindere il contratto in essere e predisporne uno nuovo?
Bisogna quindi pagare le imposte per la chiusura del vecchio contratto
e poi pagare le nuove previste dal nuovo contratto?
E con i termini di locazione, ovverossia, con le date previste dal precedente
contratto, come la mettiamo?

Tutte domande alle quali la stessa Agenzia delle Entrate aveva risposto
e adesso, addirittura, vedendo che il numero di queste richieste andava
sempre più aumentando, ha cambiato le carte in tavola favorendo questo
passaggio.
Personalmente mi sento di dire: e meno male.
Di cosa si tratta?

Registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione
Quando il locatore decide di concedere una riduzione del canone di locazione
inizialmente pattuito, e il contratto è ancora in essere, per la registrazione
dell’atto con il quale viene formalizzato esclusivamente tale accordo non
sono più dovute l’imposta di registro (67 euro) e l’imposta di bollo
(16 euro per ogni foglio).
Questa agevolazione è stata introdotta dal Dl n. 133 del 12 settembre 2014,
in vigore dal 13 settembre 2014 e attualmente in fase di conversione in legge.

Questo è quanto riportato dall’ Agenzia delle Entrate in una recente nota datata
Settembre 2014.
Tutto questo vuol dire che in caso di nuovi accordi, il contratto precedente
resta sempre in essere e con esso anche le date di scadenza ma di fatto ciò
che cambia è il solo parametro economico.
Pertanto se per esempio il contratto di cui si chiede la riduzione del canone
è stato registrato due anni prima o un anno prima, la data di stipula e di
decorrenza così come quella di scadenza rimangono invariate.
Ciò che è importante sottolineare è che questo nuovo accordo deve essere
posto per iscritto (perché altrimenti sarebbe nullo visto che il contratto
originario è per iscritto), deve essere allegato all’atto originario e deve
essere registrato sempre presso la stessa Agenzia delle Entrate in cui si è
registrato l’originario contratto.
Ciò che cambia da settembre è che, mentre prima veniva richiesto il
pagamento di una imposta di € 67,00, adesso, alla luce del Dl 133 del
12 settembre 2014 questa imposta non è più dovuta.

Girolamo Alongi

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