Se stai acquistando un immobile in condominio, stai molto attento anche sotto il profilo delle spese condominiali.
Non basta controllare l’immobile sotto il profilo urbanistico e catastale e non basta nemmeno assicurarsi che lo stesso sia privo di qualsiasi trascrizione pregiudizievole.
Fattori sicuramente molto importanti per il buon fine dell’operazione ma, attenzione anche alla situazione relativa ai pagamenti delle quote condominiali spettanti al venditore.
L’Art. 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile al comma IV recita che: chi subentra nei diritti di un condòmino e’ obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
A questo si è aggiunta anche una recente Sentenza di Corte D’Appello e precisamente una sentenza del 26 luglio 2004 della Corte d’Appello di Torino la quale ribalta una sentenza del Tribunale di Torino che aveva messo in ginocchio un Condominio che cercava di recuperare i suoi crediti.
Nella fattispecie il Tribunale di Torino aveva accolto l’impugnazione di un Condòmino, divenuto proprietario di un alloggio a seguito di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione immobiliare, di una delibera assembleare che, in considerazione di un regolamento condominiale che indicava la responsabilità solidale con il precedente proprietario per le eventuali spese condominiali non pagate anche oltre al biennio precedente all’acquisto.
Successivamente la Corte di Appello sempre di Torino ha invece accolto la richiesta del Condominio, sostenendo che «alcuna disposizione contrattuale o regolamentare può esonerare il condòmino avente causa dall’obbligo del limite minimo dei contributi omessi per l’anno in corso e quello precedente», ma precisando tuttavia che «è riconducibile all’autonomia del regolamento condominiale di natura contrattuale di disporre a carico dell’acquirente condomino l’accollo di debiti maturati dal condominio dante causa in esercizi precedenti».
Per la Corte, il principio della derogabilità, a sfavore del condòmino acquirente, del termine di due anni, è ammissibile in quanto «rientra tra gli oneri di ordinaria diligenza del compratore verificare presso l’amministrazione condominiale quale sia la precisa situazione debitoria del proprio dante causa».
Pertanto, prima che acquisti un immobile in condominio ti consiglio vivamente di farti rilasciare un documento dall’amministratore dello stabile, dal quale si evince che il pagamento delle relative quote condominiali è stato eseguito dall’attuale proprietario fino alla data prevista per il rogito notarile.
Un’eventuale successiva richiesta non ti esporrà direttamente a rischi simili.