Vediamo se sono state applicate delle variazioni ai benefici fiscali per l’acquisto della 1° casa alla luce del periodo di blocco forzato causato da Covid-19
Nei giorni scorsi, vista la situazione difficile e complicata che tutti quanti noi stiamo attraversando, FIAIP, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, tramite un preciso emendamento indirizzato al Governo, dopo l’emanazione del cosiddetto Decreto Cura Italia, ha chiesto la modifica di quest’ultimo relativamente ad alcuni punti.
Tra gli interventi proposti all’attenzione dei parlamentari e del governo, oltre quelli, c’era anche la sospensione del termine per la fruizione delle agevolazioni prima casa e la sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi e dell’imposta di soggiorno a carico dei soggetti che svolgono l’attività di intermediazione nel settore turistico, oltre alla sospensione dei versamenti relativi ai tributi locali relativi all’imposta comunale sulla pubblicità.
Ebbene, alla luce di queste proposte che anch’io ritengo di assoluta rilevanza, sembra che qualcosa è stato recepito e accettato al punto che, la stessa Agenzia delle Entrate, con una ben precisa Circolare, (la Circolare N. 9/E del 13 Aprile 2020) ha chiarito quanto accettato dal Governo.
Vediamo adesso cosa dice la Circolare al fine di chiarire a quanti per esempio hanno acquistato una Casa con i benefici fiscali 1° Casa con l’obbligo di vendere la precedente entro un anno dall’acquisto come in effetti era prima del blocco causato dal Covid-19.
8 – Termini agevolazioni prima casa
Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito al disposto dell’articolo 24, che stabilisce la sospensione dei termini previsti dalla normativa in materia di agevolazioni “prima casa”, entro i quali effettuare taluni adempimenti al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione per coloro che ne hanno usufruito.
8.1 Ambito applicativo
La norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:
(Termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché del termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. )
- il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato
8.2 Risposte a quesiti
8.2.1 QUESITO: Sospensione del termine quinquennale L’articolo 24 del Decreto prevede una sospensione dei termini previsti dalla nota II bis, dell’articolo 1, della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tale sospensione trova applicazione anche con riferimento al termine quinquennale per la decadenza dall’agevolazione (previsto per il caso dell’alienazione infraquinquennale)? 3 Ai sensi e secondo le condizioni dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 35
RISPOSTA L’art. 24 del Decreto prevede la sospensione dei termini previsti dalla nota II-bis del’articolo1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 allo scopo di evitare la decadenza dal beneficio “prima casa”, in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all’emergenza epidemiologica.
Si tratta, quindi, di una disposizione volta a favorire il contribuente, evidentemente impossibilitato a rispettare i termini imposti dalla nota II-bis per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
Tale finalità induce a concludere che il periodo di sospensione in esame non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in parola, previsto dal comma 4 della citata nota II-bis. Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita.
Fonti: FIAIP, Agenzia delle Entrate.